IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 13 maggio 1998;
   Visto l'art. 21, ultimo comma, della  legge  6  dicembre  1971,  n.
 1034;
   Visto  il  ricorso  proposto  da Meneguzzi Palmino e Begali Franca,
 rappresentanti e difesi dagli avv.ti Alberto Bonuzzi, Mario  Guarnati
 ed  Antonio  Sartori,  con  elezione di domicilio presso lo studio di
 quest'ultimo in Venezia S. Croce, 205;
   Contro  il comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, non
 costituito  in  giudizio;  per  l'annullamento,  previa   sospensione
 dell'esecuzione, del provvedimento comunale 4 febbraio 1998, n. 63 di
 demolizione opere edili.
   Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
   Vista  la  domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
 impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
   Udito il relatore, consigliere Filippo Musilli,  e  udito  altresi'
 l'avvocato Guarnati per i ricorrenti;
                              Considerato
     che  ai  fini dell'esame dell'istanza cautelare costituisce punto
 decisivo e rilevante della controversia l'applicazione dell'art.  92,
 quarto comma, della legge regionale Veneto 27 giugno  1985  n.    61,
 (del  quale  i ricorrenti deducono la violazione con il secondo mezzo
 di  gravame,   la   cui   fondatezza   comporterebbe   l'accoglimento
 dell'istanza  cautelare),  nella  parte in cui detta norma stabilisce
 che sono  demolite  le  opere,  non  solo  costruite  in  assenza  di
 concessione   edilizia,   in  totale  difformita'  o  con  variazioni
 essenziali della stessa (come prevede il primo comma del citato  art.
 92), ma che siano anche in contrasto con la disciplina urbanistica;
     che   la   non   manifesta   infondatezza   della   questione  di
 costituzionalita', per violazione dell'art. 117  della  Costituzione,
 sembra  derivare  dal  contrasto  con la norma di principio contenuta
 nell'art. 7, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985  n.  47  (di
 cui  l'anzidetta  norma  regionale  costituisce svolgimento) la quale
 prevede che presupposti per la demolizione delle opere edilizie siano
 l'assenza  di  concessione  edilizia,  la  totale  difformita'  o  le
 variazioni  essenziali,  e  non  anche il contrasto con la disciplina
 urbanistica, tantoche' la legge quadro statale intende sanzionare gli
 abusi  non  solo  sostanziali,  ma  anche  formali,  come  si  evince
 dall'art.  13  della  stessa  legge che disciplina il procedimento di
 sanatoria per gli abusi soltanto formali;
     che, d'altronde, la stessa legge regionale n.  61/1985,  all'art.
 97,  terzo  comma,  disciplina  la  sanatoria  degli  abusi  soltanto
 formali, incoerentemente rispetto al regime sanzionatorio  di  questo
 tipo di abusi, e cio' in contrasto con il principio di ragionevolezza
 di  cui  all'art.  3  della  Costituzione  e con il principio di buon
 andamento   dell'amministrazione,   di   cui   all'art.   97    della
 Costituzione.
   Per  le  suesposte  considerazioni,  a  norma dell'art. 23, secondo
 comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, va  disposta  la  sospensione
 del  giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe e la trasmissione
 degli   atti   alla   Corte   costituzionale   per   la   risoluzione
 dell'incidente di costituzionalita' di cui trattasi.