IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 13 maggio 1998; Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto il ricorso proposto da Meneguzzi Palmino e Begali Franca, rappresentanti e difesi dagli avv.ti Alberto Bonuzzi, Mario Guarnati ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia S. Croce, 205; Contro il comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 4 febbraio 1998, n. 63 di demolizione opere edili. Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Udito il relatore, consigliere Filippo Musilli, e udito altresi' l'avvocato Guarnati per i ricorrenti; Considerato che ai fini dell'esame dell'istanza cautelare costituisce punto decisivo e rilevante della controversia l'applicazione dell'art. 92, quarto comma, della legge regionale Veneto 27 giugno 1985 n. 61, (del quale i ricorrenti deducono la violazione con il secondo mezzo di gravame, la cui fondatezza comporterebbe l'accoglimento dell'istanza cautelare), nella parte in cui detta norma stabilisce che sono demolite le opere, non solo costruite in assenza di concessione edilizia, in totale difformita' o con variazioni essenziali della stessa (come prevede il primo comma del citato art. 92), ma che siano anche in contrasto con la disciplina urbanistica; che la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', per violazione dell'art. 117 della Costituzione, sembra derivare dal contrasto con la norma di principio contenuta nell'art. 7, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (di cui l'anzidetta norma regionale costituisce svolgimento) la quale prevede che presupposti per la demolizione delle opere edilizie siano l'assenza di concessione edilizia, la totale difformita' o le variazioni essenziali, e non anche il contrasto con la disciplina urbanistica, tantoche' la legge quadro statale intende sanzionare gli abusi non solo sostanziali, ma anche formali, come si evince dall'art. 13 della stessa legge che disciplina il procedimento di sanatoria per gli abusi soltanto formali; che, d'altronde, la stessa legge regionale n. 61/1985, all'art. 97, terzo comma, disciplina la sanatoria degli abusi soltanto formali, incoerentemente rispetto al regime sanzionatorio di questo tipo di abusi, e cio' in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e con il principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Per le suesposte considerazioni, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, va disposta la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalita' di cui trattasi.